martedì 18 agosto 2009

Presentazione pet teraphy....a livello legislativo!


DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 FEBBRAIO 2003
Recepimento dell'accordo recante disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regiodecreto 27 luglio 1934, n. 1265; decreta:
Art. 1.1. Il presente decreto recepisce l'accordo di cui all'allegato 1,stipulato il 6 febbraio 2003 tra il Ministro della salute, le region ie le province autonome di Trento e di Bolzano, che disciplina il particolare rapporto di affezione tra l'uomo e l'animale, al fine di rendere piu' omogeneo l'intervento pubblico nel complesso scenario della protezione degli animali da compagnia.2. In particolare il testo dell'accordo prevede, da parte del Governo e delle regioni, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, l'adozione di disposizioni finalizzate ad:a) assicurare il benessere degli animali;b) evitarne utilizzi riprovevoli, sia diretti che indiretti;c) consentirne l'identificazione, attraverso l'utilizzo diappositi microchips, su tutto il territorio nazionale;d) utilizzare la pet-therapy per la cura di anziani e bambini. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 28 febbraio 2003Il Presidente: Berlusconi Il Ministro della salute: Sirchia Avvertenza: si comunica che il testo dell'accordo riguardante il presente decreto e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 51 del 3 marzo 2003. ORDINANZA 24 dicembre 2002 Misure cautelari per la tutela dei cani e gatti domestici(GU n. 15 del 20-1-2003).
IL MINISTRO DELLA SALUTE visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954,n. 320;Vista la legge 14 agosto 1991, n. 281; decreta:
Art. 2 La violazione della predetta ordinanza comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 650 del codice penale. All'accertamento della violazione consegue il sequestro del materiale rinvenuto, che deve essere immagazzinato e distrutto con spese a carico del soggetto interessato. La presente ordinanza ha efficacia per un anno dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 24 dicembre 2002Il Ministro: Sirchia

Nessun commento:

Posta un commento