
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 FEBBRAIO 2003
Recepimento dell'accordo recante disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regiodecreto 27 luglio 1934, n. 1265; decreta:
Art. 1.1. Il presente decreto recepisce l'accordo di cui all'allegato 1,stipulato il 6 febbraio 2003 tra il Ministro della salute, le region ie le province autonome di Trento e di Bolzano, che disciplina il particolare rapporto di affezione tra l'uomo e l'animale, al fine di rendere piu' omogeneo l'intervento pubblico nel complesso scenario della protezione degli animali da compagnia.2. In particolare il testo dell'accordo prevede, da parte del Governo e delle regioni, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, l'adozione di disposizioni finalizzate ad:a) assicurare il benessere degli animali;b) evitarne utilizzi riprovevoli, sia diretti che indiretti;c) consentirne l'identificazione, attraverso l'utilizzo diappositi microchips, su tutto il territorio nazionale;d) utilizzare la pet-therapy per la cura di anziani e bambini. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 28 febbraio 2003Il Presidente: Berlusconi Il Ministro della salute: Sirchia Avvertenza: si comunica che il testo dell'accordo riguardante il presente decreto e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 51 del 3 marzo 2003. ORDINANZA 24 dicembre 2002 Misure cautelari per la tutela dei cani e gatti domestici(GU n. 15 del 20-1-2003).
IL MINISTRO DELLA SALUTE visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954,n. 320;Vista la legge 14 agosto 1991, n. 281; decreta:
Art. 2 La violazione della predetta ordinanza comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 650 del codice penale. All'accertamento della violazione consegue il sequestro del materiale rinvenuto, che deve essere immagazzinato e distrutto con spese a carico del soggetto interessato. La presente ordinanza ha efficacia per un anno dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 24 dicembre 2002Il Ministro: Sirchia

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